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Sez. L, Sentenza n. 6053 del 23/11/1984 (Rv. 437713 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACQUISIZIONE ALLE SINGOLE GESTIONI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - CARATTERE ECCEZIONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437713-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACQUISIZIONE ALLE SINGOLE GESTIONI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - CARATTERE ECCEZIONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La disposizione contenuta nell'art. 8, comma primo, parte seconda, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 - secondo la quale debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dello avvenuto versamento medesimo - ha carattere eccezionale, sicché esso e la sanatoria ivi prevista non possono riferirsi a situazioni giuridicamente nulle, come quella di accertata inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, d'inesistenza del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria, bensì a quelle situazioni in cui, ferma l'esistenza di un rapporto di lavoro tutelabile con l'Assicurazione obbligatoria, esistano, con riferimento ad esse, versamenti contributivi indebiti, dei quali quelli che rientrano nei limiti di tempo previsti dalla norma in esame rimangono definitivamente acquisiti agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative e della misura di esse. (V 762/81, mass n 411240; (V 1223/78, mass n 390577; (Conf 6152/81, mass n 416933).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)