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Sez. L, Sentenza n. 821 del 09/02/1981 (Rv. 411302 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ELEMENTO IDONEO A DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO AD NUTUM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411302-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ELEMENTO IDONEO A DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO AD NUTUM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

La riduzione della prestazione lavorativa da parte del prestatore di lavoro non costituisce elemento dal quale si possa ricavare l'esistenza di un licenziamento ad nutum ove manchi una manifestazione esplicita e non equivoca della volonta di recesso, che, seppure puo essere desunta da un comportamento di opposizione alla continuazione del rapporto stesso o da qualsiasi atto purche concludente, deve comunque avere i caratteri dell'atto recettizio, tale, cioe, che possa essere inteso, alla stregua di un ragionevole affidamento, come manifestazione di volonta non equivoca di recesso, da parte del destinatario. (V 391/65; (V 511/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)