Sez. L, Sentenza n. 3246 del 28/05/1985 (Rv. 440915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI FORMA SCRITTA - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - RINUNCIA A FARLA VALERE PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI FORMA SCRITTA - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - RINUNCIA A FARLA VALERE PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
Il difetto della Forma scritta, prevista, dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per la comunicazione del licenziamento, comporta - secondo l'espressione usata dalla norma - la "inefficacia" del licenziamento stesso, la quale, peraltro, può essere fatta valere soltanto dal lavoratore licenziato, nel cui interesse detta prescrizione formale è posta, con la conseguenza che lo stesso lavoratore può rinunciare, anche implicitamente, a far valere tale inefficacia, derivando dal licenziamento, manifestato in qualsiasi Forma ed anche per facta concludentia, gli effetti patrimoniali che ad esso si riconducono. (V 821/81, mass n 411302; (V 511/81, mass n 410989; (V 1944/80, mass n 405575).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)