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Sez. 2, Sentenza n. 16 del 03/01/1966 (Rv. 320039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE.*

Il dolo processuale della parte-in base al quale puo pronunciarsi la revocazione di una sentenza a norma dell'art.395, n. 1, cod.proc. civ. consiste unicamente nel porre in essere artifizi e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verita, onde esso non puo essere riscontrato nel semplice silenzio in ordine a fatti sfavorevoli alla parte interessata o nella semplice menzione di fatti non veri e neppure nell'avere omesso di far cenno di un documento, che potrebbe risultare favorevole alla tesi avversaria e contrario alla propria. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)