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Sez. 3, Sentenza n. 3105 del 13/09/1969 (Rv. 343045 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343045-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*

A costituire il dolo processuale della parte, di cui all'art 395, n 1, cod proc civ non basta il semplice mendacio o la omessa produzione di un documento favorevole alla tesi avversaria o il silenzio sull'esistenza di siffatto documento, ma e necessario un comportamento fraudolento, tale da frustrare la difesa della controparte e da impedire al giudice l'accertamento della verita. (Conf 2734-67 massima n 330244 1389-67 massima 328005 16-66 massima n 320039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)