Sez. 2, Sentenza n. 3960 del 03/12/1974 (Rv. 372536 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - IN GENERE - TITOLARITA DELLA FARMACIA - CONTENUTO - SERVIZIO FARMACEUTICO E GESTIONE DELL'AZIENDA - COMPRESENZA - NECESSITA - PATTUIZIONI DESTINATE ALLA SOTTRAZIONE TOTALE O PARZIALE AL FARMACISTA DELLA PIENA DISPONIBILITA DELL'AZIENDA - NULLITA - LEGGE N 475 DEL 1968 - CARATTERE INNOVATIVO.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - IN GENERE - TITOLARITA DELLA FARMACIA - CONTENUTO - SERVIZIO FARMACEUTICO E GESTIONE DELL'AZIENDA - COMPRESENZA - NECESSITA - PATTUIZIONI DESTINATE ALLA SOTTRAZIONE TOTALE O PARZIALE AL FARMACISTA DELLA PIENA DISPONIBILITA DELL'AZIENDA - NULLITA - LEGGE N 475 DEL 1968 - CARATTERE INNOVATIVO.*
La legge 2 aprile 1968 n 475, abrogando la precedente legislazione che, nella concessione di farmacia a privati, consentiva di distinguere la titolarita del servizio farmaceutico vero e proprio - di esclusiva spettanza del farmacista - da quella dell'azienda farmaceutica, che poteva essere, invece, gestita dal farmacista anche in societa con terzi, ha stabilito inderogabilmente che la titolarita della farmacia deve comprendere, in modo inscindibile, sia il servizio farmaceutico che la gestione dell'azienda, la quale deve essere riservata in via diretta e personale al solo farmacista titolare. Tale legge che, stante il suo carattere innovativo, e applicabile ai rapporti anteriormente costituiti solo dal momento della sua entrata in vigore (12 maggio 1968) comporta, da questa data, la nullita assoluta delle pattuizioni rivolte a sottrarre in tutto o in parte al farmacista la piena disponibilita dell'azienda farmaceutica. (V 3772'69, mass n 344054).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)