Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 20/11/1969 (Rv. 344054 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AZIENDA (IMPRESA- AVVIAMENTO) - LEGGE N 475 DEL 1968 - INSCINDIBILE IDENTITA FRA LA TITOLARITA DELL'AZIENDA E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - GESTIONE SOCIALE DELL'IMPRESA - SOTTRAZIONE ANCHE PARZIALE AL FARMACISTA DELLA DISPONIBILITA DI QUEST'ULTIMA - NULLITA - CARATTERE INNOVATIVO E IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AZIENDA (IMPRESA- AVVIAMENTO) - LEGGE N 475 DEL 1968 - INSCINDIBILE IDENTITA FRA LA TITOLARITA DELL'AZIENDA E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - GESTIONE SOCIALE DELL'IMPRESA - SOTTRAZIONE ANCHE PARZIALE AL FARMACISTA DELLA DISPONIBILITA DI QUEST'ULTIMA - NULLITA - CARATTERE INNOVATIVO E IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE.*
La legge 2 aprile 1968 n 475 - abrogando la precedente legislazione che nella concessione di farmacia a privati, consentiva di distinguere la titolarita del servizio farmaceutico vero e proprio, di esclusiva spettanza del farmacista, da quella dell'azienda farmaceutica che poteva essere, invece, gestita dal farmacista anche in societa con terzi - ha stabilito, inderogabilmente che la titolarita della farmacia deve comprendere, in modo inscindibile sia il servizio farmaceutico che la gestione dell'azienda, la quale deve essere riservata in via diretta e personale al solo farmacista titolare. Tale legge che, stante il suo carattere innovativo e applicabile ai rapporti anteriormente costituiti soltanto dal momento della sua entrata in vigore, (12 maggio 1968) comporta, da questa data, la nullita assoluta delle pattuizioni rivolte a sottrarre in tutto o in parte al farmacista la piena disponibilita dell'azienda farmaceutica. (V 1240-65 1608-63 959-58(2283-56).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)