Sez. L, Sentenza n. 2660 del 28/04/1984 (Rv. 434685 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DEFINITIVO DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO E UTILIZZATO DALLE SOCIETÀ STEFER E ROMANA FERROVIE DEL NORD - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. - LIMITI.*
TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DEFINITIVO DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO E UTILIZZATO DALLE SOCIETÀ STEFER E ROMANA FERROVIE DEL NORD - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. - LIMITI.*
Il provvedimento amministrativo della giunta regionale del Lazio, che, ai sensi dell'art. 1 della legge Reg. Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1983), provvede, sulla base di trattative sindacali con le società Stefer e Romana ferrovie del Nord, temporanee affidatarie del servizio, alla definitiva Determinazione del trattamento giuridico ed economico ed allo inquadramento del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto, è sindacabile dal giudice ordinario, ove lesivo delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite dai lavoratori, in materia d'inquadramento, ma non per quanto concerne il nuovo trattamento giuridico ed economico.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)