Sez. L, Sentenza n. 5272 del 18/10/1984 (Rv. 437004 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Il provvedimento amministrativo della giunta regionale del Lazio, che, ai sensi dell'art. 1 della legge Reg. Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1983), provvede, sulla base di trattative sindacali con le società Stefer e Romana ferrovie del Nord, temporanee affidatarie del servizio, alla definitiva Determinazione del trattamento giuridico ed economico ed all'inquadramento del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto, è sindacabile dal giudice ordinario, ove lesivo delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite dai lavoratori, con la precisazione, peraltro, che tale Sindacato può esercitarsi in materia d'inquadramento (nel caso, in particolare, di assegnazione a mansioni inferiori a quelle espletate in fase di utilizzazione oppure d'incongrua valutazione di queste), mentre va escluso per quanto concerne il nuovo trattamento giuridico ed economico. (Conf 2660/84, mass n 434685; (Conf 2523/84, mass n 434543).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)