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Sez. 6, Sentenza n. 3143 del 18/10/2005 Ud. (dep. 26/01/2006) Rv. 233096 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Correttezza formale del calcolo della pena - Possibilità che il giudice ridetermini la pena concordata senza modificarne l'entità - Sussistenza - Fattispecie in tema di reato continuato.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233096-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice di esercitare i necessari poteri correttivi, modificandone il relativo calcolo. Ne consegue che, nel caso di reato continuato, è legittima, purché non modifichi l'entità della pena concordata, l'individuazione da parte del giudice di appello di un diverso reato base rispetto a quello indicato dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)