Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264366 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Capo Equipe - Posizione di garanzia - Contenuto - Vigilanza sugli altri medici - Correzione degli errori altrui - Necessità - Limiti - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di responsabilità medica, il capo dell'equipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l'attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del chirurgo otorino capo equipe, il quale, in presenza di specifica questione anestesiologica di carattere interdisciplinare, da lui pure individuata, non aveva impedito all'anestesista di procedere con più tentativi all'anestesia con curaro, cui conseguiva il decesso del paziente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)