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Sez. 4, Sentenza n. 9739 del 01/12/2004 Ud. (dep. 11/03/2005) Rv. 230820 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale - Capo dell'equipe operatoria - Posizione di garanzia - Fattispecie: mancata assistenza post-operatoria.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230820-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità professionale del medico, il capo dell'equipe operatoria è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell'assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona. (Nella fattispecie - decesso della vittima nella fase successiva all'intervento chirurgico - il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori sanitari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua qualità, avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente assistita dopo l'operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui egli avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie: a maggior ragione per il fatto che il chirurgo stesso aveva imprudentemente deciso di praticare un intervento altamente specialistico nell'ultimo turno pomeridiano così precostituendo le condizioni di quella prevedibile carenza di assistenza notturna successiva che avrebbe determinato la morte del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)