Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 19897 del 13/10/2005 (Rv. 584055 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sequestro penale - Compenso del custode - Provvedimento di liquidazione da parte del giudice penale - Ricorso per cassazione - Assegnazione alla Corte di cassazione in sede penale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Compete alla Corte di cassazione in sede penale la cognizione del ricorso avverso il provvedimento di liquidazione di compensi spettanti al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, in quanto, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., devono trovare applicazione le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio davanti alla medesima Corte. Ne consegue che, allorquando del ricorso sia investita una sezione civile della S.C., gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)