Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 3243 del 09/02/2009 (Rv. 606632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Difensore di fiducia di imputato ammesso al programma speciale di protezione in quanto collaboratore di giustizia - Opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Assegnazione ad una Sezione penale - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In considerazione del rapporto di incidentalità ed accessorietà tra il procedimento speciale nel cui ambito è emesso il provvedimento impugnato ed il processo dal quale deriva, compete alla Corte di cassazione, in sede penale, la cognizione del ricorso - da proporsi nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale - avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di fiducia di un imputato ammesso al programma speciale di protezione quale collaboratore di giustizia. (Nella specie il ricorso, rivolto alla Corte di cassazione "tout court" e contenente richiami al codice di procedura penale, era stato erroneamente indirizzato ad una Sezione civile; la S.C., enunciando il principio, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)