Sez. L, Sentenza n. 12986 del 23/12/1997 (Rv. 511145 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Mancanza del lavoratore - Gravità - Criteri di valutazione - Elementi oggettivi e soggettivi - Particolarità dello specifico episodio - Considerazione - Necessità - Sanzione del licenziamento - Presupposti - Grave lesione della fiducia - Insufficienza delle altre sanzioni - Necessità - Fattispecie relativa ad episodio di percosse in un particolare contesto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La gravità di una mancanza commessa dal lavoratore va valutata, ai fini disciplinari, non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, e quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed alla intensità dell'elemento psicologico dell'agente; e, perché sia giustificata la sanzione del licenziamento, la mancanza deve risultare obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, e tale quindi da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare l'impugnativa proposta contro il licenziamento irrogato a lavoratore che aveva percosso un collega nel corso di un'assemblea sindacale, non aveva preso in considerazione le specifiche circostanze dell'episodio: si discuteva della distribuzione delle ore della cassa integrazione e il lavoratore in questione, con carichi di famiglia, sotto sfratto e presumibilmente destinato a rimanere senza retribuzione, era stato invitato dal collega a non personalizzare la discussione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)