Sez. L, Sentenza n. 14257 del 28/10/2000 (Rv. 541297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Mancanza del lavoratore - Gravità - Criteri di valutazione - Elementi oggettivi e soggettivi - Particolarità dello specifico episodio contestato - Considerazione - Necessità - Lesione grave dell'elemento della fiducia - Portata - Fattispecie di accertamento della giusta causa in base ad accadimenti estranei alla contestazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La gravità di una mancanza commessa dal lavoratore va valutata, ai fini disciplinari, non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente. In particolare, per quel che riguarda il licenziamento, perché tale sanzione possa considerarsi giustificata è necessario accertare che la mancanza contestata sia idonea a ledere la fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente in modo così grave da esigere l'applicazione di una sanzione non minore di quella massima. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento in base ad una valutazione complessiva del comportamento della lavoratrice - riferita anche a vicende non contestate e, quindi, estranee alla controversia - e prescindendo da ogni ricostruzione dell'episodio specifico che aveva determinato il licenziamento, sull'esplicito rilievo che a tale episodio dovesse essere assegnata "valenza sintomatica - e non causale - in uno con i precedenti addebiti").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)