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Sez. 3, Sentenza n. 23438 del 04/11/2014 (Rv. 633235 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Contratto di vendita di pacchetto turistico - Requisiti ai sensi del d.lgs. n. 111 del 1995, applicabile "ratione temporis" - Forma scritta - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633235-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

Il contratto di vendita di pacchetto turistico, concluso ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis", vincola al rispetto della forma scritta "ad substantiam" le parti contrattuali, tra cui figurano esclusivamente il "tour operator" che organizza il viaggio e il consumatore che lo acquista, non anche l'agenzia di viaggi, la quale, come mandataria con rappresentanza del primo, fa da mero tramite ai fini della stipula. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che, una volta venuto meno, per indisponibilità, l'operatore in nome e per conto del quale era stato concluso un contratto di vendita di pacchetto turistico, l'agenzia di viaggi potesse, pure a parità di servizi offerti, imporre il mutamento di "tour operator" ed esigere il pagamento del corrispettivo di un nuovo pacchetto, in assenza di un titolo contrattuale in tal senso tra l'agenzia e il viaggiatore ovvero di un ulteriore distinto contratto, necessariamente scritto, in nome e per conto del diverso operatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 3, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)