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Sez. 3, Sentenza n. 21388 del 08/10/2009 (Rv. 609500 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Contratto di organizzazione di viaggio - Rapporto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi e tra viaggiatore e intermediario - Obblighi del viaggiatore - Agente di viaggio - Obblighi verso il "tour operator" - Fondamento - Desumibilità dall'art. 1713, primo comma, cod. civ.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609500-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del "tour operator", da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713 com. 1, Cod. Civ. art. 1719, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)