Sez. 3, Sentenza n. 577 del 22/01/1987 (Rv. 450302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - CONDANNA IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - CONDANNA IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*
Il chiamato in garanzia impropria il quale, oltreché resistere alla domanda del chiamante, contesti anche l'esistenza dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, assume la posizione di interventore adesivo dipendente - perciò di parte accessoria - con la conseguenza che se la domanda principale viene accolta, rimane soccombente, insieme all'adiuvato, nei confronti dell'attore, verso il quale è tenuto al pagamento in solido delle spese processuali. (V 4779/81, mass n 415474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)