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Sez. 3, Sentenza n. 577 del 22/01/1987 (Rv. 450302 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - CONDANNA IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450302-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - CONDANNA IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*

Il chiamato in garanzia impropria il quale, oltreché resistere alla domanda del chiamante, contesti anche l'esistenza dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, assume la posizione di interventore adesivo dipendente - perciò di parte accessoria - con la conseguenza che se la domanda principale viene accolta, rimane soccombente, insieme all'adiuvato, nei confronti dell'attore, verso il quale è tenuto al pagamento in solido delle spese processuali. (V 4779/81, mass n 415474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)