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Sez. 1, Sentenza n. 6768 del 03/02/2026 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289439-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Condanna per estorsione intervenuta dopo la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale - Richiesta al giudice dell'esecuzione di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289439-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questione che doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione.

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)