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Sez. L, Sentenza n. 6313 del 23/11/1982 (Rv. 423956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LEGGE N. 7 DEL 1963 SUL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LEGGE N. 7 DEL 1963 SUL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*

La legge 15 luglio 1966 n. 604, in tema di licenziamenti individuali, non ha abrogato la legge 9 gennaio 1963 n. 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio - che si ispira a fondamentali principi della Costituzione e che è volta ad assicurare alla donna lavoratrice una particolare protezione, al fine di consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (art. 37 cost.), agevolando, anche attraverso questo particolare meccanismo protettivo, la formazione della famiglia e l'attuazione dei compiti relativi (art. 31, primo comma, cost.) - non essendo incompatibile con la medesima e non avendone regolato l'intera materia. (Conf 192/73, mass n 361993).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Legge 09/01/1963 num. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)