Sez. L, Sentenza n. 4144 del 14/07/1984 (Rv. 436091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PUERPERIO - LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 7 DEL 1963 E 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - NULLITÀ - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PUERPERIO - LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 7 DEL 1963 E 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - NULLITÀ - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITÀ.*
Il termine fissato (per l'impugnazione del licenziamento) dallo art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 non si applica alle ipotesi di licenziamenti intimati in violazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) e dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), trattandosi di ipotesi di nullità - per contrarietà a norme imperative a tutela della donna in osservanza di principi costituzionali (art. 37 cost.) e per motivo illecito per presunzione di legge - alle quali, essendo esse diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sono invece applicabili i principi generali delle nullità ed il relativo regime. (V 6313/82, mass nn 423956 e 423957; (V 5394/82, mass n 423159; (V 192/73, mass n 361991; (V 3396/72, mass n 361252).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)