Sez. 2, Ordinanza n. 1484 del 27/09/1972 Cc. (dep. 30/06/1973) Rv. 124494 - 01
PENA - ESTINZIONÈ CAUSE DÌ - RIABILITAZIONE - INCIDENZA DELLA RECIDIVA - RECIDIVA NON ACCERTATA NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NON CONSIDERABILITA.*
PENA - ESTINZIONÈ CAUSE DÌ - RIABILITAZIONE - INCIDENZA DELLA RECIDIVA - RECIDIVA NON ACCERTATA NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NON CONSIDERABILITA.*
La recidiva(al pari di qualsiasi altra circostanza di aggravamento della pena che possa importare conseguenze anche al di fuori della pronunzia di condanna)deve essere accertata nel giudizio di cognizione, in cui svolge i suoi effetti principali, onde consentire all'interessato, attraverso la necessaria contestazione, le garanzie di difesa proprie del tipo di procedimento: pertanto non puo tenersi conto ai fini della riabilitazione delle situazioni soggettive tipiche della recidiva se questa non sia stata dichiarata nel giudizio di merito. (V 108091, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)