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Sez. 5, Sentenza n. 4610 del 26/02/2009 (Rv. 606830 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Termine di trenta giorni della data del verbale di constatazione - Versamento di una somma parti ad un sesto della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Effetti - Mancata irrogazione della sanzione - Invio mediante raccomandata di assegni circolari post - Datati - Inidoneità.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606830-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

In tema di sanzione per violazioni di obblighi posti dalla normativa sull'IVA, solo il versamento, entro trenta giorni dalla data del verbale di constatazione, di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria, in base all'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 ne impedisce l'irrogazione, mentre è inidonea la mera spedizione, nei termini previsti, di una raccomandata contenente assegni circolari (nella specie nemmeno regolari in quanto post-datati, sia pure di un giorno).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)