Sez. 5, Sentenza n. 2610 del 08/03/2000 (Rv. 534669 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Pagamento del sesto delle pene pecuniarie ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rapporti e differenze con l'oblazione o il pagamento in via breve previsti dall'art. 15 della legge n. 4/29 - Conseguenze in tema di impugnazione giurisdizionale del verbale di accertamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di violazioni di obblighi posti dalla normativa sull'Iva, il pagamento del sesto delle pene pecuniarie irrogabili, come previsto e disciplinato dall'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 (disposizione poi abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997), rappresentava un istituto strutturalmente e funzionalmente diverso dall'oblazione o dal pagamento in via breve previsto invece dall'art. 15 della legge n. 4/29, e non comportava quindi l'inammissibilità dell'impugnativa giurisdizionale del successivo verbale di accertamento, né integrava una confessione o un elemento di prova, attenendo esso soltanto alla pena pecuniaria e non invece al tributo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)