Sez. 2, Sentenza n. 9770 del 12/05/2016 (Rv. 639892 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Amministrazione contumace o in giudizio in persona di proprio funzionario - Conseguenze - Domiciliazione presso la sede dell'Amministrazione - Deroga al r.d. 1611 del 1933 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, previsto dalla legge n. 689 del 1981, nel caso in cui l'amministrazione opposta sia rimasta contumace oppure si sia avvalsa, ai sensi dell'art. 23, comma 4, di detta legge, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)