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Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007 (Rv. 600567 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Amministrazione in giudizio in persona di proprio funzionario - Conseguenze - Domiciliazione presso la sede dell'Amministrazione - Deroga al r.d. 1611 del 1933 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600567-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nel caso in cui l'amministrazione opposta si sia avvalsa, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, di detta legge, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, le notifiche - nella specie quella della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - vanno eseguite, in deroga alla disposizione speciale sulla rappresentanza e difesa della amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, ed in virtù della particolarità del procedimento contenzioso di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, presso l'amministrazione opposta, derivando, in tale caso, la conseguente domiciliazione "ex lege" dell'ufficio amministrativo presso la propria sede.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)