Sez. L, Sentenza n. 8323 del 26/07/1993 (Rv. 483305 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - In genere | Lavoratori agricoli - Ammissione alle prestazioni mediante certificato attestante la qualifica per l'iscrizione negli elenchi - Decorrenza "dalla data di rilascio del certificato" ex art. 4, quarto comma, D.L. Lgt. n. 212 del 1946 - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - In genere
Nella disciplina dettata dal D.L. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 in tema di assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, la disposizione dell'art. 4, quarto comma, secondo cui l'ammissione alle prestazioni mediante certificato attestante la qualifica in base alla quale il lavoratore ha diritto alla iscrizione negli elenchi "decorre dalla data di rilascio del certificato", va intesa nel senso che l'erogazione delle prestazioni può avvenire sino da tale data, ma non incide sulla decorrenza del diritto alle prestazioni, che coincide in ogni caso con la data di validità degli elenchi nominativi.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)