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Sez. L, Sentenza n. 12363 del 05/12/1998 (Rv. 521449 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nullità della procura del convenuto - Incidenza sulla regolarità del contraddittorio - Esclusione - Difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l'attore - Rilevanza - Specifica impugnazione sul punto - Necessità - Censura riguardante il difetto di procura del convenuto contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521449-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (nella specie, per la condanna alle spese che l'attore non avrebbe subito se il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio); anche in tal caso, tuttavia, il difetto di procura del convenuto non è equiparabile al difetto di procura dell'attore - da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale - e non può pertanto essere fatto valere nel giudizio di cassazione se non sia stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la censura alla sentenza d'appello consistente nel mancato rilievo del difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l'attore ove tale censura sia contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)