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Sez. L, Sentenza n. 9596 del 14/07/2001 (Rv. 548211 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Difetto della procura del convenuto - Effetti - Incidenza sulla regolarità del contraddittorio - Esclusione - Pregiudizio per l'attore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548211-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il difetto della procura del convenuto - a differenza di quella dell'attore - non incide sulla regolarità del contraddittorio in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale e rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (ad esempio comportando la condanna di quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)