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Sez. F, Sentenza n. 38236 del 03/09/2004 Cc. (dep. 28/09/2004) Rv. 229649 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Finalizzazione della condotta ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito - Necessità - Perseguimento di interessi propri dell'agente - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229649-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta tenuta da un imprenditore il quale, pur avendo assunto, secondo l'accusa, un ruolo di cerniera tra la criminalità organizzata locale e le imprese disposte a venire a patti con la medesima, aveva tuttavia agito essenzialmente al fine di assicurare la tranquillità delle imprese che a lui facevano capo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)