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Sez. L, Sentenza n. 364 del 16/01/1987 (Rv. 450111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - NOZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - NOZIONI RISPETTIVE.*

L'istituto della trasferta - comportando che il lavoratore sia distolto, per decisione unilaterale del datore di lavoro, dalla sua abituale Sede di lavoro e sia inviato a prestare, provvisoriamente ed occasionalmente, la propria attività in una località diversa nella quale emerga la necessità di far fronte a particolari esigenze di servizio - non può configurarsi allorché, secondo una specifica previsione contrattuale, la prestazione di lavoro debba essere normalmente eseguita in una località diversa da quella ove ha Sede l'azienda, ricorrendo in una siffatta situazione non l'ipotesi dello spostamento del lavoratore determinato da fatti occasionali e contingenti, di volta in volta implicanti la decisione datoriale, ma l'ipotesi dell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo l'obbligazione assunta nei confronti del datore di lavoro, obbligatosi a compensare tale prestazione lavorativa in misura forfettariamente predeterminata. (V 1057/84, mass n 433221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)