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Sez. L, Sentenza n. 1057 del 11/02/1984 (Rv. 433221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER IL CINQUANTA PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER IL CINQUANTA PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONDIZIONI.*

L'ipotesi della "trasferta" (il cui compenso, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è escluso, nella misura del cinquanta per cento, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale) ricorre soltanto nel caso di mutamento temporaneo e provvisorio del luogo di normale svolgimento della prestazione lavorativa, unilateralmente disposto dall'imprenditore nell'Esercizio dei suoi poteri direttivi ed organizzativi dell'impresa, e non è perciò configurabile nel caso di lavoratori contrattualmente obbligati ad eseguire le proprie prestazioni in luoghi sempre diversi, determinabili in base alla ubicazione dei clienti ed alle opere da eseguire per loro conto. (V 6208/83, mass n 430983; (Conf 2912/82, mass n 420803).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1092, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)