diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1525 del 23/06/1967 (Rv. 328250 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328250-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA.*

I motivi attinenti alla giurisdizione, per i quali la Corte di Cassazione puo sindacare, ai sensi dell'art. 48 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, le decisioni del consiglio di stato, sono solo quelle che incidono sulla funzione giurisdizionale e non sull'Esercizio di essa. Tale Sindacato si arresta al riesame, sulla base delle posizioni soggettive dedotte dalla parte, del punto se i limiti esterni della giurisdizione siano stati osservati o se per caso nessun giudice potesse conoscere della controversia, cosi come proposta. Non e, pertanto, impugnabile, per difetto assoluto di giurisdizione, una decisione del consiglio di stato per l'attivita esplicata in ordine alla qualificazione giuridica dell'atto impugnato in relazione al suo sostanziale contenuto. (nella specie era stato proposto ricorso al consiglio di stato per incompetenza ed eccesso di potere avverso l'ordinanza del sindaco di sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato, eretto nella zona di rispetto di un cimitero, con contemporanea diffida di demolizione. La decisione di rigetto del consiglio di stato - secondo cui avendo il provvedimento una duplice natura, sanitaria ed edilizia, ed essendo incontestabile la legittimita dell'ordinanza come provvedimento sanitario, diventavano ininfluenti gli eventuali vizi della stessa come provvedimento edilizio - era stata impugnata davanti alla Corte suprema per esorbitanza dai limiti della potesta giurisdizionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso). (Conf., sulla prima parte, 636-66, 2070-65 1297-65, 2121-64).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)