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Sez. U, Sentenza n. 451 del 11/02/1969 (Rv. 338527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA.*

Le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione unicamente per motivi attinenti alla giurisdizione, cioe il controllo della Cassazione si arresta all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, all'esistenza di quei vizi che attengono all'essenza della funzione, con esclusione di ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa. (V. 3152-68, mass. 336057 1396-68, mass. 333025 1265-68, mass. 332791 1673-67, mass. 328495 1525-67, mass. 328250).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)