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Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 16/04/2007 (Rv. 598186 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Rettifica dell'IRPEF - Raffronto fra il reddito complessivo netto determinato sinteticamente ed il reddito netto dichiarato dal contribuente - Fondamento - Raffronto con il reddito lordo dichiarato - Solo per l'ILOR - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598186-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito netto dichiarato dal contribuente, dovendo essere eseguito il raffronto non tra dati disomogenei quali il reddito lordo dichiarato con il reddito sinteticamente accertato, bensì sulla base di dati omogenei; qualora risulti una differenza a favore dell'Erario, è legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta commisurata alla differenza positiva del reddito accertato, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare, come previsto dallo stesso art. 38, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Solo per l'accertamento dell'ILOR "il maggiore reddito determinato sinteticamente" (come si legge in alcune circolari dell'amministrazione finanziaria) è costituito dalla differenza fra quello risultante analiticamente dalla dichiarazione "al lordo degli oneri deducibili e quello accertato", in considerazione del diverso presupposto dell'imposta, nel quale sono compresi tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'IRPEF e dall'IRPEG.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)