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Sez. L, Sentenza n. 751 del 08/02/1982 (Rv. 418571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANCE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANCE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione soltanto a condizione che costituiscano un introito normale, privo di carattere di straordinarietà ed occasionalità, perché corrisposte abitualmente dai clienti, e sempre che le parti abbiano attribuito alle medesime, in Sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della retribuzione. (Conf 3080/74, mass n 371545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)