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Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 27/11/2015 (Rv. 638098 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Ecografia morfologica fetale - Visualizzazione parziale - Possibilità di esame presso un centro più specializzato - Obbligo del medico di informare la paziente - Necessità - Accertamenti diagnostici più invasivi e rischiosi - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638098-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità medica, il sanitario che riscontri una normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali, i quali tuttavia non ne consentano, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, nella prospettiva della determinazione della gestante ad interrompere la gravidanza, ancorché gli accertamenti diagnostici più completi siano invasivi e implicanti maggiori fattori di rischio per il feto. (Nella specie, con riferimento al caso in cui i genitori di una bimba nata affetta da "sindrome di Down" avevano manifestato al proprio medico di fiducia, nel corso della gravidanza, il rifiuto ad accettare la nascita di un figlio affetto da gravi patologie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di merito la verifica se la gestante fosse stata correttamente informata - all'esito della ecografia morfologica fetale - del possibile ricorso all'amniocentesi o all'esame dei villi coriali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)