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Sez. 3, Sentenza n. 15386 del 13/07/2011 (Rv. 618771 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Ecografia morfologica fetale - Visualizzazione parziale - Necessità di esame presso un centro più specializzato - Obbligo del medico d'informare la paziente - Necessità - Omissione - Conseguenze - Mancato esercizio del diritto d'interrompere la gravidanza - Ricorrenza delle condizioni di legge - Onere della prova - Incombente sulla parte attrice - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618771-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti. Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/05/1994 num. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)