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Sez. L, Sentenza n. 3608 del 02/06/1980 (Rv. 407459 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI - AMMISSIBILITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - SUSSISTENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE DEL LAVORO - PER TERRITORIO - SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407459-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI - AMMISSIBILITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - SUSSISTENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE DEL LAVORO - PER TERRITORIO - SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE - RILEVANZA.*

L'esperibilita del procedimento monitorio di cui agli artt 633 e 635, comma secondo, cod proc civ da parte degli enti di previdenza e di assistenza, per il recupero dei contributi assicurativi loro dovuti dai datori di lavoro, e consentito anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 e, in tale ipotesi, la Competenza per l'ingiunzione spetta in via esclusiva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'ente. (V 4455/77, mass n 388059).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)