Sez. L, Sentenza n. 4455 del 18/10/1977 (Rv. 388059 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESPERIBILITA - INGIUNZIONE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESPERIBILITA - INGIUNZIONE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
L'esperibilita del procedimento monitorio di cui agli artt 633 e 635, secondo comma, cod proc civ, da parte degli enti di assistenza e previdenza, per il recupero dei contributi dal datore di lavoro, e consentita anche dopo l'entrata in vigore della legge n 533 del 1973. La Competenza per l'ingiunzione - che l'art 637, primo comma, cod proc civ attribuisce al conciliatore, al pretore ed al Presidente del tribunale a seconda del valore del credito, ossia agli organi che sarebbero competenti in via ordinaria - spetta esclusivamente al pretore, competente in via ordinaria per i processi di lavoro di qualsiasi valore per la legge n 533 citata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)