Sez. 2 - , Ordinanza n. 24041 del 30/10/2020 (Rv. 659608 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Avviso di convocazione - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'avviso - Condizioni - Riferimento alla data fissata per l'adunanza in prima convocazione - Necessità - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3, Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. art. 1137 com. 3, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)