Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22047 del 26/09/2013 (Rv. 628830 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE | In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE
Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., nel testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell''assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma, disp. att., cod. civ., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3, Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. art. 1137 com. 3, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)