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Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 21/06/1971 (Rv. 352499 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE - NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA DI UNA SOMMA DI DENARO O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE ACCERTANDA IN GIUDIZIO - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE DELLA MAGGIORE RICHIESTA PECUNIARIA - NECESSITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352499-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE - NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA DI UNA SOMMA DI DENARO O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE ACCERTANDA IN GIUDIZIO - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE DELLA MAGGIORE RICHIESTA PECUNIARIA - NECESSITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche l'Onere di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove non si riferisce a qualsiasi notificazione della pretesa originaria, ma solo alle domande che esorbitino dall'ambito del petitum, quale e delineato nell'atto di citazione, e minimo a conseguire un bene diverso o maggiore di quello anteriormente richiesto, nessuna notificazione deve essere effettuata quando l'attore, dopo avere chiesto nell'atto introduttivo il risarcimento del danno in una somma determinata o in quell'altra minore o maggiore che possa risultare nel corso del giudizio a seguito di consulenza tecnica, precisi successivamente la domanda in una somma, giustificata dalla consulenza nel frattempo espletata, maggiore rispetto a quella indicata in citazione. (V 1340'69, mass n 340045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)