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Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 24/04/1969 (Rv. 340045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - COMPARSA CONTENENTE LA PRECISA INDICAZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA A TITOLO DI RISARCIMENTO - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340045-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - COMPARSA CONTENENTE LA PRECISA INDICAZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA A TITOLO DI RISARCIMENTO - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo imposto, a garanzia del contraddittorio, dall'art.292, primo comma, cod.proc.civ. di notificare al contumace le comparse contenenti domande nuove, deve essere rapportato e coordinato al rispetto delle preclusioni stabilite dall'art.184 cod.proc.civ., sicche l'esigenza della notificazione deve intendersi operante ogni qualvolta si sia in presenza di una domanda nuova in senso stretto, di una domanda, cioe, che esorbiti dall'ambito del petitum cosi come delineato nell'atto di citazione. Pertanto, proposta con l'atto introduttivo del giudizio, una domanda di risarcimento del danno derivato da fatto illecito, la comparsa contenente la successiva precisa indicazione della somma domandata, non integrando gli estremi di una domanda nuova, non deve essere notificata al contumace.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)