diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3748 del 16/11/1968 (Rv. 337106 - 01)

FALLIMENTO - VENDITA - CURATORE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - FORMALITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337106-01

FALLIMENTO - VENDITA - CURATORE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - FORMALITA - INSUSSISTENZA.*

Per l'Esercizio, da parte del curatore, della facolta di scioglimento del contratto, accordatogli dall'art. 72, comma quarto della legge fallimentare, non sono richiesti particolari formalita, essendo sufficiente che il curatore lasci decorrere infruttuosamente il termine che gli sia stato all'uopo assegnato ovvero manifesti in qualunque modo, purche chiaramente, la sua volonta di recedere dal contratto non ancora eseguito alla data delle dichiarazione di fallimento del venditore o del promittente venditore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)