Sez. 6, Sentenza n. 2059 del 09/12/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180464 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
Il concetto di modica quantità, non è elastico, ma legato ad un criterio di valutazione rigido, divenuto di comune applicazione. Esso, per vero, va collegato a quello di dose, nel senso che la quantità di stupefacente oggetto del fatto ascritto, non deve superare le dosi comunemente occorrenti per l'uso di qualche giorno da parte di una persona. Da ciò consegue che non può parlarsi di modica quantità nel caso che da un determinato quantitativo di sostanza stupefacente possono ricavarsi, sia pure con l'aggiunta di eccipienti, un considerevole numero di dosi comunemente commerciabili a soggetti in stato di iniziale o di più avanzata tossicodipendenza.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)