Sez. 6, Sentenza n. 16693 del 13/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182696 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
Il concetto di modica quantità di sostanze stupefacenti, che è unico tanto in relazione all'art. 72 quanto in relazione all'art. 80 della legge n. 685 del 1975, deve essere determinato con riferimento al concetto di dose e con criterio rigorosamente oggettivo, per cui deve ritenersi modico quel quantitativo di sostanza stupefacente con il quale sia possibile soddisfare le esigenze di un medio tossicodipendente, non bisognoso, quindi, di dosi particolarmente elevate, per un periodo di due o, al massimo, tre giorni (nella specie la Cassazione ha ritenuto non modica la quantità di gr. 235, 75 di hashish detenuta dagli imputati). (V mass n 178524; (V mass n 176399; (Conf mass n 180464; (Conf mass n 180171; (Conf mass n 178542; (Conf mass n 175523; (contra mass n 177174; (contra mass n 175992; (contra mass n 172210).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)