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Sez. 2, Sentenza n. 2663 del 30/09/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158088 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE IN APPELLO DI MISURA DI SICUREZZA NON DETENTIVA AD ALTRA DETENTIVA DISPOSTA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158088-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE IN APPELLO DI MISURA DI SICUREZZA NON DETENTIVA AD ALTRA DETENTIVA DISPOSTA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice di appello, in Mancanza di gravame della pubblica accusa, sostituisca una misura di sicurezza non detentiva ad altra detentiva disposta dal primo giudice non vi รจ violazione del divieto di "reformatio in peius". Tale sostituzione si risolve infatti in una revoca della misura di sicurezza detentiva, posto che il potere di revoca comprende pure quello di trasformazione e sostituzione di una misura di sicurezza con altra di contenuto minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)