Sez. L, Sentenza n. 3648 del 15/06/1982 (Rv. 421616 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INTERPRETAZIONE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFICACIA "EX TUNC" - CONSEGUENZE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO GIÀ ESISTENTE - ACCERTAMENTO IN APPELLO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESAME DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO INTIMATO SUCCESSIVAMENTE ALLA REINTEGRAZIONE AVVENUTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INTERPRETAZIONE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFICACIA "EX TUNC" - CONSEGUENZE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO GIÀ ESISTENTE - ACCERTAMENTO IN APPELLO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESAME DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO INTIMATO SUCCESSIVAMENTE ALLA REINTEGRAZIONE AVVENUTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
L'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 deve essere interpretato - secondo il senso fatto palese dall'elemento letterale e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi) - nel senso che l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, sicché l'adempimento dell'imprenditore all'ordine di reintegrazione disposto dal pretore non dà luogo (a differenza della riassunzione effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad un rapporto di lavoro nuovo, bensì ripristina quello già esistente, annullando gli effetti del recesso illegittimamente esercitato, con l'ulteriore conseguenza che nel giudizio di appello il riconoscimento della legittimità del recesso del datore di lavoro esonera il giudice dall'esaminare i motivi di un licenziamento intimato per sopravvenuta giusta causa o giustificato motivo successivamente alla reintegrazione nel posto di lavoro avvenuta in esecuzione della decisione di primo grado. (V 1927/76, mass n 380723; (V 1618/75, mass n 375215).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)